Normativa

Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici.




Successivamente due disposti legislativi hanno innovato di recente il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:



il Decreto Legislativo 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 192/2005) modifica la disciplina della certificazione energetica e la metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici;

il D.M. 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) prevede detrazioni d’imposta per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, considerando la detrazione del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici ed individua le tipologie di spese ammesse e la procedura da seguire per fruire dei benefici fiscali.

La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il Decreto Legislativo 311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici nuovi e preesistenti. Pertanto nella modalità attuale l'obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:



DAL 2 FEBBRAIO 2007

A tutti gli edifici di nuova costruzione;

A tutti gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell’edificio di superficie utile superiore a 1000 m²;

DAL 1 LUGLIO 2007

A tutti gli edifici di superficie utile superiore a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

DAL 1 LUGLIO 2008

A tutti gli edifici di superficie utile fino a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;

DAL 1 LUGLIO 2009

A tutte le unità immobiliari nel trasferimento a titolo oneroso della singola unità immobiliare.

A decorrere dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.



Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i Decreti Attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è disciplinato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal D.Lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I al 311/06.



Il 2 aprile 2009 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, con quattro anni di ritardo, il Decreto del Presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo essenzialmente riferimento alle nuove UNI TS 11300.



A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.



DAL 22 AGOSTO 2008

Non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione. (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).

Non sono state soppresse le restanti norme del DLGS 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.



Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.